MIMIT e MEF - Legge di Bilancio 2026, L. 30 dicembre 2025, n. 199 Iperammortamento 2026

11/05/2026

L. 30 dicembre 2025, n. 199 RICONOSCE AI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA UNA DEDUZIONE FISCALE FINO AL 180%  PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI NUOVI E IN BENI STRUMENTALI MATERIALI NUOVI DESTINATI ALL’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI


Ai fini della fruizione dell’iperammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato. 


Il presente bando, mira a sostenere gli investimenti in: 



  1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva. 


Possono beneficiare dell’iperammortamento tutte le Imprese, indipendentemente da forma giuridica e settore, purché investano in beni materiali e immateriali nuovi di fabbrica, che operino in Italia e siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali e che non si trovino in liquidazione o procedure concorsuali.  


L’agevolazione consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota superiore al costo effettivo dei beni acquistati generando una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRES. 


Il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:



  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 100 % per gli investimenti tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;

  • 50% per gli investimenti tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.


Rientrano nella misura:



  • BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI NUOVI


Le spese ammissibili riguardano:  


i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0, indicati nell’allegato IV della l.199/2025, i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, indicati nell’allegato V della l.199/2025. Possono ritenersi pienamente ammissibili al beneficio i software di proprietà dell’impresa, sviluppati su commessa presso software house incaricate, purché integranti funzionalità basate su tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI). 



  • BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL’AUTOCONSUMO


Le spese agevolabili comprendono:


gruppi di generazione elettrica, sistemi di accumulo, trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica, impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11, servizi ausiliari degli impianti, impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.


Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.


Per i beni materiali e immateriali indicati negli Allegati IV e V il completamento coincide con la data di effettuazione dell’investimento secondo le regole generali dell’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati. Sono quindi inclusi gli investimenti completati nel 2026, anche se gli ordini erano stati effettuati nel 2025


Per i beni acquisiti tramite leasing finanziario il completamento coincide con la data di consegna del bene all’impresa utilizzatrice, risultante dal verbale di consegna.


Per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo rileva invece la data di fine lavori. 


 


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