MIMIT e MEF - Legge di Bilancio 2026, L. 30 dicembre 2025, n. 199 Iperammortamento 2026
13/01/2026
Ai fini della fruizione dell’iperammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato. Le disposizioni attuative saranno definite con successivo decreto interministeriale MIMIT-MEF. Il presente bando, mira a sostenere gli investimenti in:
Possono beneficiare dell’iperammortamento tutte le Imprese, indipendentemente da forma giuridica e settore, purché investano in beni materiali e immateriali nuovi di fabbrica, che operino in Italia e siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali e che non si trovino in liquidazione o procedure concorsuali. L’agevolazione consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota superiore al costo effettivo dei beni acquistati generando una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRES e IRAP. Il costo di acquisizione è maggiorato nella misura del:
Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Per poter accedere all’incentivo le imprese devono inviare una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti. Andranno indicati i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare complessivo degli investimenti. Successivamente, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, la stessa impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, attestando l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto. Al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette i dati e le informazioni comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti. Per accedere al beneficio è necessario produrre una perizia tecnica asseverata corredata da un’approfondita analisi tecnica che attesti l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura. Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l’autoproduzione e l’autoconsumo. |
