LEGGE NAZIONALE - Legge 662/1996 - “Fondo di Garanzia per le PMI”

21/04/2026

Misura attiva.


Il fondo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026.  


UNA MISURA NAZIONALE METTE A DISPOSIZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE UN FONDO DI GARANZIA PER INVESTIMENTI FINO A 2 MILIONI 500 MILA EURO


L’accesso al Fondo di Garanzia non è automatico, ma è subordinato alla valutazione del merito creditizio dell’azienda richiedente. 


La richiesta di accesso alla garanzia viene presentata tramite la banca o un Confidi presso cui viene domandato il finanziamento. Sul portale ufficiale del Fondo è disponibile l’elenco delle strutture convenzionate. 


Il Fondo di Garanzia per le PMI è un meccanismo pubblico introdotto per facilitare l’accesso al credito delle imprese di piccola e media dimensione offrendo una garanzia statale su una parte significativa del finanziamento richiesto dall’azienda. 


Le operazioni possono finanziare:



  • investimenti in beni materiali e immateriali, anche avviati da non più di 6 mesi prima della domanda di agevolazione, purché non completati alla data della concessione della garanzia;

  • capitale circolante, nei limiti della normativa europea e delle disposizioni sui fondi strutturali e di investimento europei.


Il fondo può intervenire anche su operazioni fatte tramite piattaforme di crowdfunding per imprese che realizzano progetti di investimento. In questo caso le operazioni ammissibili comprendono:



  • prestiti tramite piattaforma;

  • sottoscrizione di mini bond e altri titoli obbligazionari;

  • sottoscrizione di valori mobiliari o altri strumenti ammessi a fini di crowdfunding, con alcune esclusioni per strumenti derivati o assimilabili.


 


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