FAQ LEGGE DI BILANCIO 2026 – IPERAMMORTAMENTO 2026 
Legge di Bilancio 2026, L. 30 dicembre 2025, n. 199
- In cosa consiste l’agevolazione prevista dalla misura Iperammortamento 2026?
- Quali soggetti e imprese possono accedere all’Iperammortamento?
- Quali sono le principali tipologie di beni finanziabili?
- Quali sono i limiti di tempo per effettuare l’acquisto dei beni?
- Esistono limiti di dimensionamento per gli impianti di energia rinnovabile agevolabili?
- L’acquisto di qualsiasi tipologia di pannello fotovoltaico è ammesso al beneficio?
- Posso cumulare questa misura con altri bandi statali o europei?
- Cosa succede se decido di vendere il macchinario prima della fine dell’ammortamento?
- Quali sono le tempistiche della procedura burocratica da seguire col GSE?
- È obbligatorio incaricare dei professionisti per certificare l’investimento?
- L’obbligo di perizia tecnica vale per tutti gli importi di spesa?
- Per quanto tempo devo conservare i documenti di spesa e le certificazioni?
L’agevolazione consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota superiore al costo effettivo dei beni acquistati, generando una maggiorazione deducibile ai fini IRES. La maggiorazione del costo è pari al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, scende al 100% per importi tra 2,5 e 10 milioni, e si attesta al 50% per gli investimenti tra i 10 e i 20 milioni di euro.
Possono beneficiare dell’incentivo tutte le imprese che operano in Italia, senza alcuna distinzione di settore o forma giuridica, a patto che siano in regola con il versamento di tasse e contributi e non si trovino in stato di liquidazione o in procedure concorsuali.
Rientrano nell’agevolazione i beni strumentali materiali e immateriali nuovi necessari alla trasformazione tecnologica/digitale (secondo il paradigma Industria 4.0), e i beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati all’autoconsumo della sede produttiva.
Per beneficiare della misura, gli investimenti devono essere realizzati in un arco temporale preciso, che va dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.
Sì, la producibilità massima attesa dall’impianto rinnovabile non deve eccedere il 105% del fabbisogno energetico dell’azienda. Questo fabbisogno si calcola sommando i consumi medi dell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.
No, sono previsti limiti rigorosi: i moduli fotovoltaici devono essere prodotti nell’Unione Europea, garantire un’efficienza di cella minima del 23,5% (o 24% in caso di celle bifacciali o “tandem”) e devono comparire in un apposito elenco stilato dall’ENEA.
Sì, il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che l’aiuto totale non porti a superare il costo effettivamente sostenuto per l’investimento. Tuttavia, la misura non si applica per gli investimenti che godono già del credito d’imposta 4.0 (previsto dalla L. 207/2024).
L’azienda non perde le quote residue di agevolazione se, nel medesimo periodo d’imposta della vendita, sostituisce il bene originario con uno nuovo avente caratteristiche tecnologiche pari o superiori.
Occorre prima presentare una comunicazione preventiva al GSE. Dalla ricezione dell’esito positivo, l’impresa ha 60 giorni di tempo per inviare la conferma attestando il pagamento di almeno il 20% dell’acquisto. Infine, a investimento concluso (e non oltre il 15 novembre 2028), andrà trasmessa tutta la rendicontazione finale.
Sì, è richiesta una perizia tecnica asseverata, redatta da un ingegnere, perito industriale o ente accreditato (in agricoltura anche agronomi/agrotecnici), per dimostrare i requisiti tecnologici. Va inoltre redatta una certificazione contabile da parte di un revisore legale dei conti.
Sì, l’obbligo di perizia tecnica è previsto per tutti gli importi di spesa; tuttavia, si è in attesa del decreto attuativo che confermi definitivamente tale obbligatorietà indipendentemente dal valore dell’investimento.
Per consentire i controlli del GSE, tutta la documentazione probatoria (tra cui fatture e perizie) deve essere obbligatoriamente conservata per 10 anni successivi al completamento dell’investimento. In caso di assenza di documenti o di gravi irregolarità, l’impresa decade dal beneficio, subendo il recupero delle cifre con sanzioni.
