FAQ OCM VINO – REGIONE VENETO – INVESTIMENTI SETTORE VITIVINICOLO 2026/2027 – AZIONE B: INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE (di prossima apertura) 
- Qual è lo scopo del bando OCM Vino - Azione B della Regione Veneto?
- Qual è la scadenza per presentare la domanda e come vengono valutate le pratiche?
- Quali requisiti devono avere le imprese per poter partecipare?
- Ci sono delle restrizioni per i produttori di uva che vogliono trasformare il proprio raccolto?
- A quanto ammonta l’agevolazione economica prevista?
- Esistono dei limiti minimi e massimi per i costi del progetto?
- È possibile acquistare macchinari per la cantina o recipienti in legno?
- Il bando finanzia l’arredamento di un punto vendita o di una sala degustazione?
- Posso includere nel budget l’acquisto di un furgone per le consegne o di un muletto?
- Le spese dei professionisti, come consulenti o ingegneri, sono coperte?
- A partire da quale momento i miei acquisti sono considerati rimborsabili?
- Il contributo è cumulabile con altri aiuti statali e per quanto tempo devo mantenere l’investimento?
La misura intende sostenere investimenti materiali e immateriali destinati agli impianti di trattamento, alle infrastrutture vitivinicole e alle strutture e strumenti di commercializzazione. Gli investimenti mirano a migliorare il rendimento globale delle imprese, accrescerne la competitività e promuovere il risparmio energetico e l’adozione di processi sostenibili.
Le domande devono essere presentate entro il 15 giugno 2026. La valutazione avviene tramite una Procedura Valutativa, per cui l’ordine cronologico di arrivo delle pratiche è del tutto irrilevante, ma è richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo di ammissibilità pari a 10 punti.
Sono beneficiarie le imprese iscritte alla CCIAA (con specifici codici ATECO quali A.01.21, C.11.02 e A.01.63) che svolgono congiuntamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli. La trasformazione può riguardare la produzione di mosto o vino, così come l’elaborazione, l’affinamento e il confezionamento ai fini commerciali.
Sì, le imprese produttrici di uve possono accedere al bando a condizione che le uve provenienti dalla propria azienda rappresentino un quantitativo non prevalente, ovvero inferiore al 50% della produzione oggetto di trasformazione.
Viene erogato un contributo a fondo perduto la cui percentuale varia in base alle dimensioni dell’impresa: copre il 30% della spesa per le piccole e medie imprese, scende al 20% per le imprese intermedie (con meno di 750 dipendenti o 200 milioni di fatturato) e si attesta al 10% per le grandi imprese.
Sì, l’importo minimo della spesa ammissibile per poter partecipare è fissato a 50.000 €, mentre l’importo massimo della spesa ammessa non può superare i 700.000 €.
Assolutamente sì. Sono ammissibili le spese per botti in legno (incluse le barriques) destinate all’affinamento dei vini DOC e DOCG, e per attrezzature per la trasformazione e commercializzazione, inclusi impianti per pigiatura, filtrazione, fermentazione, stoccaggio e imbottigliamento.
Sì, è ammissibile l’allestimento di punti vendita al dettaglio (sia aziendali che extra-aziendali) con l’acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per la vendita e la degustazione, ma nel limite massimo di spesa di 600 euro al metro quadro.
No, sono esplicitamente escluse le spese per l’acquisto di mezzi di trasporto, di muletti e transpallet (comprese le benne di carico), nonché l’acquisto di pese e bilance.
Sì, le “spese generali”, che includono gli onorari per architetti, ingegneri e consulenti (anche per la sostenibilità ambientale ed economica), sono ammissibili, ma limitatamente a un massimo del 5% delle spese ammissibili totali.
Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto. Qualsiasi acquisto per la semplice sostituzione di beni preesistenti che non comporti un netto miglioramento non sarà ritenuto ammissibile.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici ricevuti per i medesimi interventi. Una volta terminato il progetto, l’azienda dovrà rispettare un periodo di stabilità dell’operazione di tre anni a partire dal pagamento del saldo, e applicare le disposizioni di lotta fitosanitaria obbligatoria per lo stesso triennio.
